IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 438/2006 R.G. tra Grillo Domenico contro Prefettura di Reggio Calabria, avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa contenente «sequestro ai fini di confisca» operato dalla Stazione dei Carabinieri di Samo «in quanto guidava un motoveicolo senza indossare il casco protettivo», datato 5 maggio 2006. Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. Premesso e ritenuto che Dagli atti del procedimento civile n. 438/2006, vertente tra Grillo Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rocca, contro Prefettura di Reggio Calabria, discende che l'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dal Comando Stazione dei C.C. di Samo in data 5 maggio 2006, e recante il n. 566 055 914; contestazione accertata all'opponente addi' 5 maggio 2006. Nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava l'irragionevolezza della norma presa in esame con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Osservato che L'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dai militi della Stazione dei C.C. di Samo in data 5 maggio 2006, e recante il n. 566055914, per non avere Grillo Domenico, nato a Plati' il 23 giugno 1941 indossato il casco alla guida del motociclo Piaggio Vespa 50 con targa AD BPA. Il ricorrente lamentava in ricorso che a seguito dell'accertamento di tale violazione il motociclo guidato dal ricorrente veniva, tout court, sottoposto a sequestro per confisca e consegnato a mano del terzo Belcarauto, quale custode. L'istante Grillo Domenico ha rilevato come non gli sia stata comminata nessuna sanzione pecuniaria, nemmeno in misura ridotta, nonostante il disposto di cui all'art. 383 Reg. Esec. si esprima in modo diametralmente opposto. Tanto significa mancata applicazione del disposto di cui all'art. 171 cod. strad. laddove al secondo comma si stabilisce la comminatoria pecuniaria per chi guida senza casco. Per questo giudice e' fuorviante e viola i principi di difesa del cittadino, e l'attribuzione ad esso del giudice naturale, l'avere il verbale di sequestro indicato, quale giudice competente, il Giudice di pace di Locri, allorquando la norma, esplicitata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, radica la competenza nel giudice di pace del luogo ove l'infrazione e' stata commessa. E, per contro, presso il Giudice di pace di Bianco. La vigenza della norma che autorizza la confisca viola il principio di ragionevolezza e di proporzionalita' da imputarsi all'art. 213, comma 2-sexies in quanto pone sullo stesso piano questioni della stessa portata che sono inassimilabili. Il ricorrente ha chiesto in ricorso porsi la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada. Ritenuto, altresi', che Nel caso che ci appassiona la legge n. 168/2005 convertendo il d.l. 115/2005, ha introdotto, mediante l'art. 213 c.d.s. comma 2-sexies, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria del motociclo nel caso in cui si violi l'art. 169 per i commi 2 e 7, e l'art. 170 e 171 ove la violazione riguardi, come nel caso di interesse, il non avere indossato il casco. Ritiene questo giudice che la sanzione in esame violi, concretamente, l'art. 3 e l'art. 27 della Carta costituzionale, laddove sono deficitari i principi di ragionevolezza e, per di piu', il principio di proporzionalita' della sanzione, rispetto la violazione che e' stata commessa. Riflette questo giudice adito come tale principio sia stato posto sotto osservazione dalla onorevole Corte delle leggi laddove, con la sentenza n. 349, depositata in cancelleria il 21 novembre 1997, la Corte costituzionale ha accolto la questione di costituzionalita', rilevando come, per superare il lamentato «automatismo» sanzionatorio, bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali per evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento. E non solo questo, ma nella medesima sentenza di accoglienza della questione sollevata, ha anche affermato come l'eccessiva gravita' della sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata sospinga la Corte delle Leggi al naturale controllo di ragionevolezza e proporzionalita' anche in assenza di supporto del ventilato profilo di illegittimita' costituzionale. In pari misura esplicativa e' la sentenza della Corte costituzionale n. 435 del 23 dicembre 1997, dalle righe della quale si legge che la Corte delle leggi, per superare il lamentato «automatismo sanzionatorio», bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento. In esito a tale superiore impostazione del problema diverrebbe vieppiu' gravoso per che giudica giustificare la disparita' di trattamento fra chi abbia violato la norma per avere alterato le condizioni meccaniche del motociclo, alterandone la tecnica originaria e ponendolo in circolazione con grave pericolo per gli altri utenti della strada, e chi, come nel caso di interesse, per scelta di vita o di integrita' della sua propria persona fisica, abbia deciso di non fare uso del prescritto casco di protezione.