IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
n. 438/2006  R.G.  tra  Grillo  Domenico  contro Prefettura di Reggio
Calabria,    avente   ad   oggetto   opposizione   avverso   sanzione
amministrativa  contenente  «sequestro  ai  fini di confisca» operato
dalla  Stazione  dei  Carabinieri  di  Samo  «in  quanto  guidava  un
motoveicolo  senza  indossare  il  casco protettivo», datato 5 maggio
2006.
    Questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma
2-sexies, c.d.s.

                       Premesso e ritenuto che

    Dagli  atti  del  procedimento  civile  n. 438/2006, vertente tra
Grillo  Domenico,  rappresentato  e  difeso dall'avv. Giuseppe Rocca,
contro Prefettura di Reggio Calabria, discende che l'attore ha inteso
proporre  ricorso  avverso  il  verbale  di contestazione elevato dal
Comando Stazione dei C.C. di Samo in data 5 maggio 2006, e recante il
n. 566  055 914; contestazione accertata all'opponente addi' 5 maggio
2006.
    Nell'atto  introduttivo  del  giudizio  parte istante evidenziava
l'irragionevolezza   della  norma  presa  in  esame  con  conseguente
rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

                            Osservato che

    L'attore  ha  inteso  proporre  ricorso  avverso  il  verbale  di
contestazione  elevato  dai militi della Stazione dei C.C. di Samo in
data  5  maggio 2006, e recante il n. 566055914, per non avere Grillo
Domenico,  nato  a  Plati'  il 23 giugno 1941 indossato il casco alla
guida del motociclo Piaggio Vespa 50 con targa AD BPA.
    Il    ricorrente    lamentava    in   ricorso   che   a   seguito
dell'accertamento   di  tale  violazione  il  motociclo  guidato  dal
ricorrente  veniva, tout court, sottoposto a sequestro per confisca e
consegnato a mano del terzo Belcarauto, quale custode.
    L'istante  Grillo  Domenico  ha  rilevato  come non gli sia stata
comminata  nessuna  sanzione  pecuniaria,  nemmeno in misura ridotta,
nonostante  il  disposto di cui all'art. 383 Reg. Esec. si esprima in
modo diametralmente opposto.
    Tanto   significa   mancata  applicazione  del  disposto  di  cui
all'art. 171  cod.  strad.  laddove al secondo comma si stabilisce la
comminatoria pecuniaria per chi guida senza casco.
    Per questo giudice e' fuorviante e viola i principi di difesa del
cittadino,  e l'attribuzione ad esso del giudice naturale, l'avere il
verbale  di  sequestro indicato, quale giudice competente, il Giudice
di  pace di Locri, allorquando la norma, esplicitata dagli artt. 22 e
23  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, radica la competenza nel
giudice di pace del luogo ove l'infrazione e' stata commessa.
    E, per contro, presso il Giudice di pace di Bianco.
    La  vigenza  della  norma  che  autorizza  la  confisca  viola il
principio  di  ragionevolezza  e  di  proporzionalita'  da  imputarsi
all'art. 213,  comma  2-sexies  in  quanto  pone  sullo  stesso piano
questioni della stessa portata che sono inassimilabili.
    Il  ricorrente  ha  chiesto  in  ricorso  porsi  la  questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del codice
della strada.

                       Ritenuto, altresi', che

      Nel  caso che ci appassiona la legge n. 168/2005 convertendo il
d.l.  115/2005,  ha  introdotto,  mediante  l'art. 213  c.d.s.  comma
2-sexies,  la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria del
motociclo  nel  caso  in cui si violi l'art. 169 per i commi 2 e 7, e
l'art. 170  e  171  ove  la  violazione  riguardi,  come  nel caso di
interesse, il non avere indossato il casco.
    Ritiene   questo   giudice   che  la  sanzione  in  esame  violi,
concretamente,  l'art. 3  e  l'art. 27  della  Carta  costituzionale,
laddove  sono deficitari i principi di ragionevolezza e, per di piu',
il   principio   di  proporzionalita'  della  sanzione,  rispetto  la
violazione che e' stata commessa.
    Riflette questo giudice adito come tale principio sia stato posto
sotto  osservazione dalla onorevole Corte delle leggi laddove, con la
sentenza  n. 349,  depositata  in cancelleria il 21 novembre 1997, la
Corte  costituzionale  ha  accolto la questione di costituzionalita',
rilevando    come,    per   superare   il   lamentato   «automatismo»
sanzionatorio,  bisognerebbe  rimodellare  il sistema della confisca,
stabilendo  alcuni  canoni  essenziali per evitare che l'applicazione
giudiziale   della  sanzione  amministrativa  produca  disparita'  di
trattamento.
    E  non  solo  questo,  ma  nella medesima sentenza di accoglienza
della  questione  sollevata,  ha  anche  affermato  come  l'eccessiva
gravita'   della   sanzione   accessoria   rispetto  alla  violazione
riscontrata  sospinga  la  Corte delle Leggi al naturale controllo di
ragionevolezza  e  proporzionalita'  anche in assenza di supporto del
ventilato profilo di illegittimita' costituzionale.
    In   pari   misura   esplicativa   e'  la  sentenza  della  Corte
costituzionale  n. 435  del 23 dicembre 1997, dalle righe della quale
si  legge  che  la  Corte  delle  leggi,  per  superare  il lamentato
«automatismo  sanzionatorio»,  bisognerebbe  rimodellare  il  sistema
della  confisca,  stabilendo  alcuni  canoni  essenziali  al  fine di
evitare  che  l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa
produca disparita' di trattamento.
    In  esito  a  tale superiore impostazione del problema diverrebbe
vieppiu'  gravoso  per  che  giudica  giustificare  la  disparita' di
trattamento  fra  chi  abbia  violato  la norma per avere alterato le
condizioni   meccaniche   del   motociclo,   alterandone  la  tecnica
originaria  e  ponendolo  in  circolazione con grave pericolo per gli
altri  utenti  della  strada,  e chi, come nel caso di interesse, per
scelta  di  vita  o  di  integrita' della sua propria persona fisica,
abbia deciso di non fare uso del prescritto casco di protezione.